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PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA

Organismi intermedi

L'Amministrazione regionale può designare un organismo o un servizio pubblico o privato per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'Autorità di gestione o dell'Autorità di Certificazione, sotto la responsabilità di detta Autorità, o per svolgere mansioni per suo conto nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.
1. L'Amministrazione regionale può individuare quali organismi intermedi Enti pubblici territoriali o Amministrazioni centrali dello Stato, per le materie di loro competenza.
2. Sotto la propria responsabilità, l'Amministrazione regionale ed eventualmente gli Enti e le Amministrazioni di cui sopra, possono avvalersi dei seguenti organismi intermedi:
a) soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di strutture "in house";
b) altri soggetti pubblici, anche strutturati come società o altre forme del diritto civile, non aventi il carattere di strutture "in house" dell’Amministrazione;
c) soggetti privati con competenze specialistiche.
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